Non si considerano produttivi di reddito di fabbricati:
a) le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto (se non sono oggetto di locazione), compresi i monasteri di clausura e le loro pertinenze;
b) gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno (tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'agenzia delle Entrate, ove istituito, o delle imposte dirette, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio);
c) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata;
d) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, utilizzate dal possessore o affittuario dei terreni cui esse servono (ricordando che le unità immobiliari che non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta e che, se invece si tratti di abitazioni effettivamente rurali a nulla rileva che esse siano state censite al Catasto fabbricati con attribuzione di rendita) e le costruzioni strumentali alle attività agricola comprese quelle destinate alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli;
e) gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni (che concorrono alla formazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo): si considerano strumentali gli immobili usati solo per l'esercizio dell'arte o professione o impresa commerciale da parte del possessore.
Ultima Modifica: 01/07/2006