In presenza di una prestazione professionale riferibile, per l’oggetto della prestazione o per il cliente, ad aree geografiche a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cd. black
list) il notaio dovrà prestare un maggior grado di attenzione nell’assolvimento dell’adeguata verifica e, quindi, nell’individuazione del titolare effettivo e nel tracciamento delle movimentazioni finanziarie (CDD customer due diligence in funzione di KYC – know your client).
Elemento da tener presente nella graduazione della diligenza all’interno dell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica è l’eventuale presenza di capitali cd. scudati nell’operazione da svolgere, per essersi avvalso il cliente delle disposizioni di cui all’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.
Sono da considerare, altresì, le disposizioni contenute nel D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (conv. in l. 22 maggio 2010, n. 73) che hanno imposto l’obbligo di comunicazione a carico dei soggetti IVA per le prestazioni professionali svolte nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. Paesi black list di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001).
Peraltro la verifica del corretto assolvimento di questo come degli altri obblighi antiriciclaggio da parte del notaio va effettuata secondo i principi generali della ragionevolezza e della sostenibilità, desumibili dall’art. 3 del d.lgs. 231/07, non richiedendosi al notaio attività investigative o di polizia giudiziaria, ma esclusivamente attenzione nell’esaminare le risultanze dei pubblici registri e la documentazione, i dati e le informazioni messe a disposizione dal cliente.
Ultima Modifica: 02/03/2012