DICHIARAZIONE DEL NOTAIO ANGELO BUSANI IN ORDINE
A ILLAZIONI GIORNALISTICHE DEL 15-17 SETTEMBRE 2020
COMPLETAMENTE PRIVE DI FONDAMENTO,
SOLAMENTE FRUTTO DI INFONDATO SCANDALISMO
1. Illazioni giornalistiche, del tutto prive di fondamento (e aventi come unica ragione il fatto che erano, quelli, gli ultimi giorni di una campagna elettorale), sviluppatesi nei giorni 15-17 settembre 2020 hanno ipotizzato una connessione dell’attività professionale del notaio Angelo Busani con la vicenda politico-giudiziaria nota come “caso Lombardia Film Commission” [nota 1].
A seguito della ritenuta diffamazione conseguente a questa vergognosa campagna di stampa, sono state presentate n. 7 querele presso altrettante Procure delle Repubblica; cinque di queste querele sono consultabili per estratto nei "Documenti Correlati" in questa stessa pagina, vale a dire quelle verso i seguenti organi di stampa: Repubblica (e giornalisti Foschini e De Riccardis), Fatto Quotidiano (e giornalista Milosa), Huffington Post, Secolo XIX (e giornalista Grasso), TPI (e giornalista Ditta). [questo periodo è stato aggiunto il 14.02.2021 e modificato il 3.08.2021]
A queste querele in sede penale hanno fatto seguito altrettante azioni in sede civile, finalizzate a ottenere il risarcimento del danno derivante dalla predetta ritenuta diffamazione. Le n. 5 (delle originarie n. 7) istanze di mediazione verso Repubblica (e giornalisti Foschini e De Riccardis), Fatto Quotidiano (e giornalista Milosa), Affari Italiani (e giornalista Deugeni), Huffington Post, Secolo XIX (e giornalista Grasso), TPI (e giornalista Ditta), che sono una condizione di procedibilità per agire nel giudizio civile, sono consultabili, per estratto, nei "Documenti Correlati" in questa stessa pagina). [questo periodo è stato aggiunto il 05.03.2021 e modificato il 3.08.2021]
In relazione all’articolo pubblicato nel settembre 2020, il quotidiano on-line Open ha inteso rilasciare la dichiarazione che si può leggere cliccando qui [questo periodo è stato aggiunto il 24.04.2021] e il quotidiano on-line Affariitaliani.it ha inteso rilasciare la dichiarazione che si può leggere cliccando qui [questo periodo è stato aggiunto il 3.08.2021].
2. La connessione del Notaio Busani con la predetta vicenda giudiziaria (secondo le indecorose illazioni giornalistiche di cui sopra) sarebbe stata rappresentata da:
- un bonifico bancario disposto dal notaio Busani dell’importo di euro 18.744.594 il giorno 29 giugno 2018 a favore del Notaio Ma. Gr.;
- il fatto che il predetto Notaio Ma. Gr. abbia stipulato l’atto di compravendita con il quale “Lombardia Film Commission” ha acquistato il 13 settembre 2018 un capannone industriale in provincia di Milano per il prezzo di euro 900.000.
3. Il predetto bonifico effettuato dal notaio Busani dell’importo di euro 18.744.594 datato 29 giugno 2018 non ha la benchè minima connessione con il “caso Lombardia Film Commission”.
4. Il bonifico di euro 18.744.594 datato 29 giugno 2018 ed effettuato dal notaio Busani è stato, infatti, eseguito su ordine delle parti contraenti di un accordo di investimento [nota 2] mediante il quale alcuni fondi di private equity di rilevante caratura internazionale hanno investito la somma di euro 100.000.000 in “P. Assic. s.p.a.”, primario broker assicurativo iscritto all’IVASS. L'Allegato 1, l'Allegato 2 e l'Allegato 3 contengono un (corretto) resoconto giornalistico di questa operazione.
5. L’operazione è stata organizzata e assistita da Studi Legali di primaria importanza nazionale e internazionale: i predetti fondi di private equity hanno dapprima comprato un pacchetto azionario da alcuni soci di “P. Assic.” e poi hanno sottoscritto un aumento di capitale di “P. Assic.”. Si tratta di operazione di cui chiunque può accertarsi consultando il Registro delle Imprese.
6. Il notaio Busani si è solamente occupato (i) delle girate azionarie (con le quali i soci venditori hanno ceduto le loro azioni) e (ii) del verbale di assemblea straordinaria recante l’aumento del capitale sociale “P. Assic.”. Il notaio Busani non ha curato alcun altro aspetto dell'operazione.
7. Nei giorni precedenti il closing, anche con il tramite degli Studi Legali, è stata acquisita tutta la documentazione occorrente per la regolarità dell’operazione (in particolare per l'identificazione dei clienti e per l’accertamento dei poteri di firma). Da questa istruttoria e dal fatto che “P. Assic.” era cliente abituale dello studio del notaio Busani, non è emerso alcun elemento di anomalia.
8. Il prezzo delle girate azionarie è stato depositato (come quotidianamente accade nell'ambito di analoghe operazioni) dai fondi di private equity (acquirenti) sul “conto corrente dedicato” alle somme affidate in deposito al notaio Busani presso “Intesa Sanpaolo” (banca alla quale l’operazione è stata debitamente presentata con il debito anticipo).
9. Il predetto deposito è stato debitamente annotato sul “Registro delle somme in deposito” tenuto (come per legge) dal notaio Busani [nota 3].
10. Il 29 giugno 2018, giorno del closing, su ordine scritto dei clienti (predisposto per il tramite dei rispettivi Studi Legali e spedito via mail), il notaio Busani ha effettuato (a favore dei soci venditori) alcuni bonifici bancari, tra cui quello di euro 18.744.594 a favore della società “Bailican Limited” presso UBI Banca – Filiale Cadorna (società rappresentata al closing mediante procura notarile debitamente dotata di apostille), nella sua qualità di socio di P. Assic., in ragione della vendita di azioni dal medesimo effettuata.
11. Solo dopo aver ordinato questo bonifico (a favore di “Bailican Limited”) il notaio Busani ha appreso (per iscritto, via mail spedita da uno Studio Legale) che l’IBAN utilizzato non era intestato a Bailican (come al notaio Busani era stato precedentemente indicato) ma corrispondeva al conto corrente del Notaio Ma. Gr. (la banca destinataria del bonifico aveva infatti richiesto, per eseguire il bonifico, di rettificare il nominativo destinatario del bonifico da “Bailican” a “Notaio Ma. Gr.”, mantenendo lo stesso IBAN).
12. Immaginando, dunque, che Bailican non avesse un c/c in Italia e che si fosse perciò domiciliata presso il Notaio Ma. Gr., il notaio Busani ha ritenuto questa operazione di bonifico priva di alcuna anomalia, anche perché organizzata sotto la direzione e il controllo di primari Studi Legali e perchè avente come controparte un Pubblico Ufficiale.
13. Il notaio Busani apprende dalla stampa quotidiana del 15-17 settembre 2020 (e cioè oltre due anni dopo) che il Notaio Ma. Gr. (che il notaio Busani a tutt'oggi non conosce e con il quale non ha mai parlato una sola volta in vita sua) ha, a sua volta, bonificato a Bailican la somma ricevuta dal notaio Busani e che il bonifico ordinato dal Notaio Ma. Gr. A favore di Bailican (ma non quello ordinato dal notaio Busani a favore del Notaio Ma. Gr.) sarebbe stato qualificato come “operazione sospetta” nell’ambito del procedimento penale n. 29039/18 [nota 4] del quale il notaio Busani non sa assolutamente nulla e non è in alcun modo coinvolto: nè come imputato, nè come indagato, nè come testimone.
14. Il notaio Busani non conosce il motivo per il quale Bailican venga associata, nelle illazioni giornalistiche del 15-17 settembre 2020, al “caso Lombardia Film Commission”. Comunque, nè prima nè dopo il 29 giugno 2018, Bailican (nè alcuna persona a Bailican riferibile, direttamente o indirettamente) ha mai avuto alcun contatto (telefonico, telematico, personale, professionale) con il notaio Busani. Tra il notaio Busani e Bailican è avvenuto un unico ed effimero contatto, durato appena qualche minuto, e cioè quello occorrente (il giorno 29 giugno 2018), per la firma su una semplice girata azionaria, avvenuta presso uno Studio Legale.
15. Vero, dunque, è che collegare l'operazione di acquisizione di "P. Assic." da parte di fondi di private equity di caratura internazionale (del valore di euro 100.000.000) alla compravendita - avvenuta qualche mese dopo - di un modesto capannone in Provincia di Milano (del valore di euro 900.000), stipulata tre mesi dopo in uno Studio Notarile diverso da quello del notaio Busani (in assenza di alcuna connessione tra le predette operazioni e tra i due Studi Notarili), è una illazione completamente priva di alcun fondamento e che può essere giustificata solo da un intento di voluto sensazionalismo, sconsideratamente mirato a violare (senza riuscirvi) la marmorea - e da chiunque riconosciuta - integrità personale e professionale del notaio Busani.
16. Riassumendo:
a) il notaio Busani non ha alcuna connessione con il “caso Lombardia Film Commission”; non è mai stato indagato, non è mai stato interrogato, non ha mai ricevuto alcuna richiesta di esibizione di alcun documento;
b) nessuna Autorità ha mai contestato alcunchè o richiesto alcunchè al notaio Busani in ordine al “caso Lombardia Film Commission” o al “bonifico Bailican”.
17. Più in generale:
a) il notaio Busani non ha mai subìto, in vita sua, per nessuna ragione, alcuna sanzione penale;
b) il notaio Busani non è mai stato coinvolto, in vita sua, per nessuna ragione, come imputato in alcun processo penale;
c) il notaio Busani non ha mai ricevuto, in vita sua, per nessuna ragione, alcun avviso di garanzia;
d) il notaio Busani non ha mai subìto, in vita sua, per nessuna ragione, alcuna sanzione disciplinare né è mai stato coinvolto in alcun procedimento disciplinare;
e) nessuna operazione del notaio Busani è mai stata qualificata come “operazione sospetta” ai fini anti-riciclaggio.
L’intercettazione telefonica del 9 gennaio 2013
Nelle predette illazioni giornalistiche del 15-17 settembre 2020 (e quindi a quasi otto anni di distanza) viene riproposta per la terza volta (in quanto già pubblicata sul “Fatto Quotidiano” in almeno altre due occasioni, poichè del tutto artificiosamente associata, in un primo tempo, al “caso” degli investimenti all’estero effettuati dal tesoriere della Lega Nord [4] e, in un secondo tempo, al predetto “caso” dei rimborsi elettorali) la questione dell’intercettazione di una breve telefonata svoltasi tra l’avv. Domenico Aiello e il notaio Busani il 9 gennaio 2013.
1. Il telefono intercettato è quello dell’avv. Aiello (e non quello del notaio Busani).
2. L’avv. Aiello e il notaio Busani erano (e sono) amici e sono in confidenza e, quindi, la telefonata si svolse evidentemente con le caratteristiche di confidenzialità e amichevolezza proprie di una telefonata tra persone amiche.
3. L’intercettazione non è mai stata "trascritta" (ed è rimasta, quindi, a livello di mero “appunto” redatto dal militare incaricato dell’intercettazione) e non è mai stata acquisita agli atti di alcun procedimento penale, in quanto evidentemente ritenuta del tutto irrilevante dall’Autorità inquirente. Il notaio Busani, per questo, non ha mai potuto vedere questo documento (sempre che esista) e verificarne (o contestarne) il contenuto. Per quanto consta al notaio Busani, nemmeno l'avv. Aiello ha mai potuto vedere il documento recante detta intercettazione.
4. Il notaio Busani non ha mai comunque ricevuto, in relazione alla predetta intercettazione, alcuna richiesta di alcuna spiegazione da parte di alcuna Autorità; il notaio Busani non è mai stato interrogato, non ha mai ricevuto alcun avviso di garanzia, non ha mai ricevuto alcuna richiesta di alcuna documentazione da parte di alcuna Autorità.
5. Nelle illazioni giornalistiche del 15-17 settembre 2020, l’intercettazione del 9 gennaio 2013 viene artificiosamente e nuovamente ricollegata al caso dei “49 milioni di rimborsi elettorali percepiti dalla Lega Nord” [nota 5].
6. Invero, l’Avv. Aiello (in allora avvocato che patrocinava gli interessi della Lega Nord) telefonò al notaio Busani in quanto stava valutando come proteggere il patrimonio della Lega Nord dalle pretese di un creditore (ritenute illegittime dall’avv. Aiello e, poi, rivelatesi, in effetti, tali, come oltre illustrato).
7. A detta telefonata non ha mai fatto sèguito alcuna altra telefonata sul medesimo argomento né ha mai fatto seguito alcuna prestazione professionale del notaio Busani sul medesimo argomento. Il notaio Busani non si è mai più interessato, in qualsiasi forma, della vicenda trattata nella telefonata.
8. Il predetto creditore (il cui credito derivava da asserite prestazioni professionali effettuate a favore della Lega Nord) era l’avv. M.B. il quale, il 10 dicembre 2013 otterrà poi, in effetti, a carico della Lega Nord, un pignoramento (e l’assegnazione) della somma di euro 1.873.073.
9. Tuttavia, a causa di dette sue pretese verso la Lega Nord, poi rivelatesi illegittime (a dimostrazione del fatto che la telefonata intercettata ipotizzava una lecita difesa - peraltro, mai tentata nè attuata - verso una pretesa illecita), l’avv. M.B. (con sentenza del Tribunale Penale di Milano del 31 ottobre 2019) [note 6 e 7]:
- è stato condannato per infedele patrocinio (art. 380 c.p.) e per autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione;
- è stato condannato a risarcire alla Lega Nord l’importo di euro 1.873.073;
- ha subìto la confisca di somme e beni del valore di euro 1.670.000;
- ha subìto un'ordinanza di sequestro conservativo dell'intero suo patrimonio.
La presunta "vicinanza" del dott. Angelo Busani con il partito "Lega Nord"
Anche se il dott. Busani rivendica, con estrema fermezza, che non vi sarebbe assolutamente nulla di disdicevole o di riprovevole ad avere contatti (personali o professionali) con un partito politico e, in particolare, con il partito denominato "Lega Nord" e con suoi esponenti (e loro familiari e società a essi riferibili), il dott. Busani dichiara che, tranne una procura alle liti rilasciata a favore (e su richiesta, non della Lega, ma) del predetto avv. Domenico Aiello (in data 8 febbraio 2013, rep. n. 23664), egli non ha mai avuto, dalla data della predetta intercettazione telefonica a oggi (e sono ormai trascorsi quasi otto anni), il minimo contatto (nè personale, nè professionale, nè diretto, nè indiretto) con il partito "Lega Nord" nè con suoi esponenti (nè con loro familiari, nè con società a essi riferibili).
Qualificare il dott. Busani come "vicino alla Lega Nord" o di presenza ricorrente nelle operazioni della Lega Nord è un'ennesima illazione, completamente inventata, priva di alcun fondamento e che può essere giustificata solo da un intento di intenzionale scandalismo, sconsideratamente mirato a violare (senza riuscirvi, nonostante l'oggettiva condotta diffamatoria) la marmorea - e da chiunque riconosciuta - integrità personale e professionale del notaio Busani.
----------------
----------------
Infine: il sorprendente e raccapricciante modo nel quale, nel caso in questione, l'attività giornalistica è stata esercitata, è evidenziato dal fatto che mai, in nessun caso, nessun giornalista, prima di pubblicare, ha ritenuto di domandare al dott. Busani una qualsiasi dichiarazione o di concedergli alcuna possibilità di replica. Da qui la decisione di pubblicare quanto precede e di derogare, per una volta, alle caratteristiche di estrema riservatezza che contraddistinguono da sempre la persona e la professione del notaio Busani.
Angelo Busani
Milano, 29 settembre 2020.
[nota 1] - A seconda di quanto si apprende dai giornali, il “caso” consisterebbe nell’acquisto di un capannone industriale in provincia di Milano da parte di una società di emanazione della Regione Lombardia per il prezzo di euro 900.000, ritenuto più elevato del suo reale valore di mercato.
[nota 2] - Si vedano alcuni resoconti giornalistici in allegato: Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3.
[nota 3] - Nell’ambito dell’ordinaria e periodica attività di ispezione che il Consiglio Notarile di Milano per legge svolge sulla tenuta del “conto corrente dedicato” alle somme affidate in deposito ai notai iscritti al Collegio Notarile di Milano - ispezione svolta presso lo Studio del notaio Busani nel gernnaio 2020 - nessun rilievo è stato effettuato dai Notai ispettori.
[nota 4] - Si immagina che si tratti delle indagini inerenti al caso “Lombardia Film Commission”.
[nota 5] - Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Belsito#Gli_investimenti_all'estero