In caso di violazione del diritto di prelazione legale (articolo 38 della legge 392/1978) a favore del conduttore di un’unità immobiliare a destinazione non abitativa che svolga un’attività commerciale a contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, al conduttore competono:
- il rimedio della facoltà di riscatto, da esercitare entro sei mesi dalla data di trascrizione del contratto con il quale la prelazione è stata violata;
- il rimedio del risarcimento del danno sia verso il venditore sia verso il compratore qualora però ne sia dimostrata la malafede, consistita nell’intento di tenere il conduttore all’oscuro dell’avvenuto trasferimento.
A questo riguardo, non si configura una tale situazione di malafede (secondo la sentenza della Cassazione n. 10136/2022) nel caso del semplice silenzio tenuto dal locatore e dal terzo acquirente. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 27/05/2024