L’istituto del coacervo tra donazioni è attualmente vigente, ma non sono oggetto di coacervo le donazioni pregresse fiscalmente irrilevanti perché stipulate nel periodo in cui l’imposta di donazione non era vigente o perché esenti da imposta di donazione.
L’esenzione rilevante a tale riguardo è sia quella che la legge disponesse al momento di stipula della donazione sia quella che la legge preveda al momento in cui si effettua il coacervo.
Sono questi i tre principi dettati dalla sentenza di Cassazione n. 727 del 19 gennaio 2021. (... segue)
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Ultima Modifica: 15/06/2022