Se Tizio, in un unico contesto documentale, dona a Caio il bene A e dona a Sempronio il bene B, e in una di queste donazioni l’imposta ipotecaria (calcolata con l’aliquota del 2%) risulta essere inferiore a 200 euro, mentre nell’altra l’imposta di donazione è superiore a 200 euro, l’atto deve essere registrato sommando quest’ultima imposta maggiore di 200 euro con l’importo di 200 euro (e cioè con la misura fissa dell’imposta ipotecaria) e non con l’importo – minore di 200 euro – ricavato calcolando il 2% della base imponibile.
Detto con un esempio numerico: se alla base imponibile si applica l’aliquota del 2% e se, nella prima donazione, si ottiene un’imposta di 330 euro e nella seconda donazione (contenuta nello stesso documento che reca la prima donazione) si ottiene un’imposta di 150 euro, l’importo da assolvere non è di 480 euro (330 + 150), ma è di 530 (cioè 330 + 200).
È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 298 del 27 aprile 2021, osservando che se due donazioni (da Tizio a Caio e da Tizio a Sempronio) sono contenute – in primo luogo e in secondo luogo – nel medesimo documento, non si applica l’articolo 21, comma 2, del Dpr 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro), secondo il quale se un atto contiene una pluralità di disposizioni, che derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa. (... segue)
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Ultima Modifica: 09/01/2023