Se viene stipulato, in connessione con un finanziamento bancario, un atto con il quale il mutuatario cede un proprio credito alla banca mutante, a garanzia del finanziamento, non si ha un unico negozio complesso, ma si hanno due negozi collegati.
È quanto deciso con l’ordinanza di Cassazione n. 25620 del 31 agosto 2022, con la quale, pertanto, si sancisce l’applicazione, a ciascuno dei due negozi collegati, dell’imposizione sua propria e, quindi l’applicazione, al negozio di cessione di credito in garanzia dell’aliquota dello 0,5%, prevista per gli atti di cessione del credito, ai sensi dell’articolo 6, Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986. Su quest’ultimo punto pare potersi dissentire. (... segue)
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Ultima Modifica: 11/12/2024