Per il verificarsi di una situazione di enunciazione (vale a dire la tassazione con l’imposta di registro dell’atto non registrato che sia menzionato in un atto stipulato successivamente) non è sufficiente una semplice menzione, ma occorre che l’atto enunciante contenga una completa rappresentazione degli elementi che compongono l’atto enunciato e cioè occorre che vi siano tutti i presupposti affinché l’atto enunciato possa essere registrato come un atto a sé stante.
È questo il principio sulla cui base si fonda la sentenza 288/1/2022 della Ctp di Firenze, la quale si inserisce nel solco di una giurisprudenza costante sul punto: in sede di merito si ricordano Ctr Lazio del 21 aprile 2016 e Ctr Toscana del 3 agosto 2020; e, in sede di legittimità, le decisioni n. 28559/2019, 25706/2020 e 17020/2021 della Cassazione. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 22/10/2024