La sentenza che, definendo una controversia derivante dall’opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio, deve essere assoggettata all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento; in altre parole, non si applica l’aliquota del 3 per cento, propria delle sentenze di condanna.
Lo decide la Cassazione nell'ordinanza 18430/2021, consolidando la precedente giurisprudenza che si era espressa in termini conformi. (... segue)
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Ultima Modifica: 17/05/2023