Non si ha un comodato nel caso in cui, in sede di vendita di un appartamento, si pattuisce che al venditore rimane la disponibilità dell'appartamento stesso per un certo periodo: non si applica, pertanto, alla clausola in questione, l'imposta di registro propria del contratto di comodato.
Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta 458 del 31 ottobre 2019, risolvendo finalmente una questione spinosa recentemente originatasi nella prassi di taluni uffici periferici che appunto interpretavano come comodato la pattuizione inerente la permanenza del venditore nella disponibilità del bene oggetto di compravendita per un certo periodo posteriore al contratto. (... segue)
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Ultima Modifica: 26/11/2019