Se Tizio e Caio sono comproprietari al 50% ciascuno di un appartamento di valore 100 e stipulano una divisione con la quale Tizio ottiene l’intera proprietà dell’appartamento e Caio un conguaglio di 50, l’imposta di registro si applica a questo contratto con l’aliquota propria degli atti dichiarativi (pari all’1% della massa divisionale) e non l’aliquota propria degli atti traslativi (9% nel caso di un appartamento).
Lo ribadisce la Cassazione nella sentenza 20736/19. (... segue)
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Ultima Modifica: 18/02/2021