L’articolo 22, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, al ricorrere di dati presupposti, dispone la tassazione dell’atto che sia “enunciato” da altro atto.
Per “enunciazione” si intende il riferimento a un atto (il c.d. atto “enunciato”) da parte di un altro atto, il c.d. atto “enunciante”: ad esempio, nel contratto di concessione di ipoteca da Tizio alla Banca Alfa si menziona il contratto di erogazione di credito chirografario precedentemente stipulato tra la Banca Alfa e Tizio a garanzia del quale sia poi, appunto, concessa quell’ipoteca. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 25/11/2020