Imposte Registro ed ipocatastali

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IMPOSTA DI REGISTRO - L'enunciazione di atti non registrati


L’articolo 22, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, al ricorrere di dati presupposti, dispone la tassazione dell’atto che sia “enunciato” da altro atto.

Per “enunciazione” si intende il riferimento a un atto (il c.d. atto “enunciato”) da parte di un altro atto, il c.d. atto “enunciante”: ad esempio, nel contratto di concessione di ipoteca da Tizio alla Banca Alfa si menziona il contratto di erogazione di credito chirografario precedentemente stipulato tra la Banca Alfa e Tizio a garanzia del quale sia poi, appunto, concessa quell’ipoteca. (... segue)


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Ultima Modifica: 25/11/2020

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