Imposte Registro ed ipocatastali

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IMPOSTA DI REGISTRO - Si tassano gli effetti giuridici non quelli economici


Con la sentenza 158/2020, la Corte costituzionale, decidendo nel senso dell’infondatezza di una questione di costituzionalità rimessa d’ufficio alla Consulta dalla Cassazione (in un giudizio ove si discuteva della riqualificazione, in termini di asset deal, di una fattispecie composta da un conferimento d’azienda e dalla successiva cessione del capitale sociale – 
share deal – della società conferitaria), ha posto la parola fine al pluridecennale dibattito in ordine:

1. alla configurazione dell’imposta di registro come 
imposta d’atto ;

2. alla individuazione della materia imponibile dell'imposta di registro negli “effetti giuridici” piuttosto che negli “effetti economici” dell’atto presentato alla registrazione;

3. alla natura “interpretativa” o “antielusiva” dell’articolo 20, Dpr 131/1986 (il Tur, testo unico dell’imposta di registro);

4. alla rilevanza, ai fini della tassazione, degli elementi extra-testuali rispetto agli elementi risultanti dall'atto sottoposto alla registrazione;

5. alla rilevanza, ai fini della tassazione, del rapporto tra l’atto presentato alla registrazione e altri atti che eventualmente a esso risultino connessi in base al loro ritenuto collegamento negoziale. (... segue)


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Ultima Modifica: 18/01/2023