Imposte successioni e donazioni

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IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Deducibilità del mutuo contratto dal de cuius


È deducibile dall’attivo ereditario, ai fini della determinazione dell’imponibile da sottoporre a imposta di successione, il mutuo contratto dal defunto per ristrutturare un edificio di sua proprietà.

Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 342/2020, riconoscendo che i debiti deducibili dall’attivo ereditario non sono solo quelli contratti per l’acquisto di beni compresi nell’attivo ereditario.

Il dubbio sulla deducibilità dall’attivo ereditario dei debiti contratti dal de cuius non al fine di finanziare un suo acquisto (non presente nell’attivo ereditario) sorge in quanto l’articolo 20, comma 2, del testo unico dell’imposta di successione (il Dlgs 346/1990) pone alcuni limiti e, in particolare, quello di cui all’articolo 22, comma 1, del testo unico, secondo il quale «non sono deducibili i debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo ereditario». (... segue)


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Ultima Modifica: 30/03/2022