Anche l’autoliquidazione dell’imposta di successione è senz’altro un punto rilevante della riforma del Testo unico dell’imposta di successione e donazione, contenuta nel Dlgs 139/2025, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Nel sistema previgente rispetto alla legge di riforma, il contribuente doveva autoliquidare le sole imposte ipotecaria e catastale (qualora la successione comprendesse beni immobili).
Questa autoliquidazione era il presupposto per poter registrare la dichiarazione di successione, in quanto nella relativa trasmissione telematica occorreva dimostrare detto pagamento.
L’imposta di successione invece si doveva pagare entro 60 giorni dalla data di notifica di un apposito avviso di liquidazione, che l’agenzia delle Entrate aveva l’onere di inviare entro tre anni dalla registrazione della dichiarazione di successione.
Con la vigenza della riforma e con effetto per i decessi che interverranno dalla sua data di entrata in vigore in avanti, i soggetti obbligati al pagamento invece devono autoliquidare: a) le imposte ipotecaria e catastale entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione (sotto questo profilo, pertanto, non cambia nulla rispetto a quanto accadeva in precedenza); b) l’imposta di successione dovuta in base alla dichiarazione di successione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa (il quale rimane fissato in un anno dal giorno del decesso). (... segue)
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Ultima Modifica: 26/02/2025