Se viene trasmessa, per donazione o successione a causa di morte, una quota di Srl che, in parte, sia dotata del diritto di voto e che, in parte, ne sia priva, per quest’ultima parte è in ogni caso dovuta l’imposta, mentre, per la parte dotata del diritto di voto si può applicare l’esenzione da imposta (in base all’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990) qualora si tratti del voto che consenta il controllo della società.
Lo afferma la risposta a interpello 262/2022 delle Entrate, nella quale è analizzata una situazione che si è resa frequente da quando (articolo 26 Dl 179/2012, come modificato dal Dl 50/2017) è stato consentito alle Srl di suddividere il capitale sociale in “categorie” di quote che, alternativamente:
- non attribuiscono il diritto di voto;
- attribuiscono il diritto di voto in misura non proporzionale all’entità della quota;
- attribuiscono il diritto di voto limitatamente a particolari argomenti o subordinatamente al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. (... segue)
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Ultima Modifica: 24/06/2024