È da qualificare come «convenzione urbanistica» la cessione di un’area al Comune che l’acquisisce per finalità di interesse pubblico (ad esempio, la realizzazione di una strada) in corrispettivo dell’attribuzione di «moneta urbanistica», vale a dire di diritti edificatori di natura compensativa. Lo afferma la Cassazione nella ordinanza 30088 del 26 ottobre 2021 nella quale, di conseguenza, si decide che, se la cessione è effettuata da un’impresa, non è soggetta a Iva e, se è effettuata da un privato, sconta l’imposta fissa di registro, in ogni caso con l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 27/11/2023