All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di direzione e coordinamento delle società (artt. 2497 - 2497-septies c.c. e articolo 2545-septies c.c.).
Si considera, in ogni caso, esercitante attività di direzione e controllo il soggetto che , per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.
I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese . Essi sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.
Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.
Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante di tali ultimi soggetti, il relativo atto è annullabile , e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.