Trasformazione, fusione e scissione
Nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, queste operazioni devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.
Cessione d'azienda
Deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario.
Per gli enti ecclesiastici tale disposizione di si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
Gli atti di trasformazione, fusione e scissione e di cessione d'azienda devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, v'è l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione non si applica agli enti ecclesiastici.
Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno trasformazione, fusione e scissione e di cessione d'azienda documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
L' efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Opera quindi un silenzio assenso nell'inerzia del Ministero.
Queste disposizioni non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.