Salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.
Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.
Ne risulta, pertanto, un regime di responsabilità limitata collegato al superamento di una soglia di consistenza patrimoniale.
La disposizione non si applica agli enti ecclesiastici.