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Compravendita e Proprietà

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La vendita della precedente "prima casa" dopo avere comprato un'altra "prima casa"

Per effetto della legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 55), l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” spetta anche all’acquirente che già sia proprietario di un’altra abitazione (ovunque ubicata) acquistata con la medesima agevolazione, a condizione che quest’ultima sia alienata entro un anno dal nuovo acquisto; il beneficio fiscale non spetta invece a chi compra una casa ubicata in un Comune nel quale il compratore stesso già abbia la proprietà di un’altra abitazione (per effetto di un acquisto al quale non venne applicata l’agevolazione “prima casa”), anche se essa venga alienata entro un anno dal nuovo acquisto.

Infatti, fino al 31 dicembre 2015, non poteva beneficiare dell’agevolazione “prima casa” né il compratore che fosse proprietario di altra casa nel medesimo Comune né il compratore che fosse proprietario di altra abitazione, ovunque ubicata, per il cui acquisto egli avesse beneficiato dell’agevolazione “prima casa” (in entrambi i casi il contribuente in questione era “costretto” a vendere l’abitazione preposseduta, se avesse voluto beneficiare dell’agevolazione “prima casa” in sede di nuovo acquisto).

Dal 1° gennaio 2016, invece, occorre distinguere:

a) se il contribuente è già proprietario di un’altra abitazione, ovunque ubicata, acquistata con l’agevolazione “prima casa”, egli può compiere un nuovo acquisto agevolato, ma a condizione che la casa già di sua proprietà sia alienata entro un anno dal nuovo acquisto agevolato;

b) se il contribuente è già proprietario di un’altra abitazione, non acquistata con l’agevolazione “prima casa”, ubicata in un Comune diverso da quello nel quale si trova l’abitazione oggetto del nuovo acquisto, egli può compiere un nuovo acquisto agevolato senza dover alienare la casa già di sua proprietà (né prima né dopo il nuovo acquisto agevolato);

c) se il contribuente è già proprietario di un’altra abitazione, acquistata con l’agevolazione “prima casa”, ubicata nel medesimo Comune nel quale si trova l’abitazione oggetto del nuovo acquisto, egli può bensì compiere un nuovo acquisto agevolato, ma a condizione che la casa già di sua proprietà sia alienata entro un anno dal nuovo acquisto agevolato;

d)  se il contribuente è già proprietario di un’altra abitazione, non acquistata con l’agevolazione “prima casa”, ubicata nel medesimo Comune nel quale si trova l’abitazione oggetto del nuovo acquisto, egli può compiere un nuovo acquisto agevolato solo a condizione che la casa già di sua proprietà sia alienata prima del nuovo acquisto agevolato.

 

 

 

Ipotesi: Tizio compra una casa a Roma

 

Situazione patrimoniale di Tizio

Trattamento tributario dell’acquisto precedente

Trattamento tributario del nuovo acquisto nel 2016

Com’era fino al 31 dicembre 2015

 

E’ già proprietario di una casa a Roma

 

Acquistata con l’agevolazione “prima casa”

 

Spetta l’agevolazione “prima casa” se la casa precedentemente acquistata venga alienata o prima del nuovo acquisto o entro un anno dal nuovo acquisto

 

 

Spettava l’agevolazione “prima casa” se la casa precedentemente acquistata fosse stata alienata anteriormente al nuovo acquisto

 

E’ già proprietario di una casa a Roma

 

Non acquistata con l’agevolazione “prima casa”

 

L’agevolazione “prima casa” spetta solo se la casa precedentemente acquistata sia alienata prima del nuovo acquisto

 

Spettava l’agevolazione “prima casa” se la casa precedentemente acquistata fosse stata alienata anteriormente al nuovo acquisto

 

 

E’ già proprietario di una casa a Milano

 

Acquistata con l’agevolazione “prima casa”

 

Spetta l’agevolazione “prima casa” se la casa precedentemente acquistata venga alienata o prima del nuovo acquisto o entro un anno dal nuovo acquisto

 

Spettava l’agevolazione “prima casa” se la casa precedentemente acquistata fosse stata alienata anteriormente al nuovo acquisto

 

 

E’ già proprietario di una casa a Milano

 

Non acquistata con l’agevolazione “prima casa”

 

 

Spetta l’agevolazione “prima casa” e la casa precedentemente acquistata può non essere alienata

 

Spettava l’agevolazione “prima casa” e la casa precedentemente acquistata poteva non essere alienata

 

Non è proprietario di nessuna casa

 

 

 

Spetta l’agevolazione “prima casa”

 

Spettava l’agevolazione “prima casa”

Ultima Modifica: 25/04/2016