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LEASING - Non è nullo se il canone dipende da un indice finanziario


Non può essere dichiarato nullo il contratto di leasing immobiliare per il fatto di contenere una clausola che dispone la variazione del canone in relazione alla fluttuazione di un indice finanziario e del tasso di cambio tra l'euro e un'altra valuta. In particolare, questa clausola, dalla quale dipende l'aumento o la diminuzione dell'entità del canone di leasing, non può essere qualificata come uno strumento finanziario derivato.

È questa la decisione cui giungono le Sezioni unite civili della Cassazione nella sentenza n. 5657/2023.

Con tale pronuncia, da un lato si chiarisce, con una tagliente chiarezza, che il concetto di derivato implicito «non merita dignità concettuale» ed è una «nozione giuridicamente inutile» (insomma, si tratta di una infondata elucubrazione dottrinale).

Dall'altro lato, i giudici chiariscono che, per aversi uno strumento derivato, è necessario il ricorrere delle seguenti caratteristiche:

- la “differenzialità”, vale a dire l'intento dei contraenti di trarre vantaggio (intendendo ciò come il «cuore dell'operazione economica») dalla differenza di due valori variabili;


- il riferimento del contratto a un “capitale nozionale” e cioè a una astratta somma di denaro come base di calcolo dei flussi finanziari che intercorrono tra i contraenti;

- la possibilità dei contraenti di sciogliersi dal contratto con la cosiddetta opzione mark to market.

Nulla di tutto ciò ricorre dunque in un contratto di leasing immobiliare, la cui causa è rappresentata dal finanziamento concesso per l'acquisto di un bene immobile, se in tale contratto sia contenuta una clausola di variabilità dipendente da parametri finanziari. (... segue)


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Ultima Modifica: 06/02/2025