La disposizione testamentaria che istituisce eredi una pluralità di figli, taluno per la quota di legittima e talaltro per la quota disponibile, genera una comunione tra gli eredi stessi, qualsiasi sia la composizione qualitativa del patrimonio del defunto: azioni, strumenti finanziari, denaro, immobili, opere d’arte eccetera.
Ad esempio, se l’eredità è lasciata a cinque figli, a due dei quali siano attribuite la legittima e la disponibile e a tre dei quali sia attribuita la legittima, e l’eredità comprenda tanti pacchetti azionari quante fossero le società partecipate dal defunto, su ciascuno di detti pacchetti azionari si origina una comproprietà tra i predetti eredi nelle seguenti quote: nove trentesimi (4/30 + 5/30) ciascuno ai due figli beneficiari della legittima e della disponibile; quattro trentesimi ciascuno ai tre figli beneficiari della sola legittima. (... segue)
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Ultima Modifica: 17/07/2023