Individuazione del titolare effettivo
Mancata acquisizione delle modalità di pagamento
Tracciamento delle modalità di pagamento
Frazionamento del pagamento
Individuazione del titolare effettivo
La mancata individuazione del titolare effettivo non è anomalia che va segnalata all'UIF, in assenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano l’operazione sospetta.
Mancata acquisizione delle modalità di pagamento
La mancata acquisizione delle modalità di pagamento non è anomalia che va segnalata all'UIF, in assenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano l’operazione sospetta.
Tracciamento delle modalità di pagamento
Il tracciamento delle modalità di pagamento - relativamente agli obblighi di cui al comma 22 dell'art. 35 del d.l. 223 del 2006 (conv. in legge 248/2006) - va rapportato agli obblighi vigenti nel momento in cui è avvenuto il pagamento; in conseguenza se un pagamento è stato effettuato in epoca in cui non vigeva obbligo di conservare traccia del pagamento (ad es. ante 4 luglio 2006), la mancata comunicazione delle modalità di pagamento non costituisce di per sé anomalia da comunicare all'UIF, salvo che si sia in presenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano l'operazione sospetta.
Frazionamento del pagamento
Il frazionamento di un pagamento in più rate, se effettuato secondo le modalità consentite dall’art. 1 comma 1° della legge 197 del 1991 (secondo l’interpretazione ufficiale contenuta nel Parere del Consiglio di Stato n. 1504 del 12 dicembre 1995, confermata dal Dipartimento Provinciale del Ministero dell’economia e delle finanze – direzione provinciale di Verona, con nota prot. 0910/Segr. del 9 ottobre 2006) e nel periodo in cui tale norma era vigente, non costituisce di per sé anomalia da comunicare all'UIF, salvo che si sia in presenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano l'operazione sospetta.
Il frazionamento di un pagamento in più rate, se effettuato nel rispetto delle modalità di cui all'art. 49 del d.lgs. 231 del 2007 (ad esempio, più assegni circolari, postali o bancari, inferiori a 5.000 euro, senza apposizione della clausola di non trasferibilità), non costituisce di per sé anomalia da comunicare all'UIF, salvo che si sia in presenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano l'operazione sospetta.