Il contratto di mutuo è titolo esecutivo anche se la somma mutuata viene solo contabilmente messa a disposizione del mutuatario e, in effetti, trattenuta dalla banca a titolo di deposito o di pegno irregolare fino al verificarsi dell’evento (di solito, il consolidamento dell’ipoteca concessa a garanzia del mutuo) individuato dalle parti contraenti come presupposto della materiale messa a disposizione della somma mutuata.
Con la decisione 5968/2025 le Sezioni unite della Cassazione sbarrano dunque definitivamente la strada all’artificioso tentativo di evitare l’esecuzione da parte di quei debitori che, accampando l’insussistenza del titolo esecutivo (e cioè la mancanza di un apposito atto di erogazione e quietanza) nel caso di somma non erogata contestualmente alla stipula del mutuo, hanno trovato adesione a questa tesi non solo in numerose pronunce di merito ma anche nella giurisprudenza di legittimità (e cioè nella decisione 12007/2004). (... segue)
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Ultima Modifica: 18/03/2025