La tradizionale concezione del mutuo in termini di “contratto reale” (e, cioè, di contratto che si perfeziona, oltre che con il consenso dei contraenti, con la consegna materiale della cosa mutuata) pare esser messa a dura prova, a prima vista, dalle modalità operative che le banche oggi utilizzano per l’erogazione delle somme oggetto di mutuo, ad esempio il bonifico al mutuatario (oppure il bonifico a soggetto diverso dal mutuatario su delegazione del mutuatario stesso).
Tuttavia, è pacifico che la consegna della somma oggetto del contratto di mutuo si intende avvenuta nel momento in cui la parte mutuataria ne ottiene la “disponibilità giuridica”. Tale situazione deve ritenersi verificata, ad esempio, quando, per accordo tra la banca mutuante e il mutuatario, la banca accredita la somma mutuata sul conto corrente del mutuatario, dispone un bonifico o emette un assegno secondo le indicazioni del mutuatario.
Pertanto, in tutti questi casi, il contratto di mutuo può validamente contenere una dichiarazione di quietanza e costituire titolo esecutivo. (... segue)
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