Non è nullo né riqualificabile come mutuo «ordinario», ma è un perfetto mutuo «fondiario», quello stipulato tra la banca e il cliente seppur superando il limite massimo finanziabile (cioè l’80 per cento del valore dell’immobile concesso in ipoteca) stabilito dall’articolo 38 del Dlgs 385/1993 in combinazione con la delibera Cicr del 22 aprile 1995.
È questa la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 33719/2022, con la quale si fa piazza pulita di tutta la giurisprudenza di legittimità precedente:
- sia di quella emanata fino al 2017 (sentenze 26672/2013, 27380/2013, 22446/2015 3 13164/2016), secondo cui, nel caso di finanziamento eccessivo, il mutuo fondiario non poteva essere qualificato in termini di nullità per violazione di norma imperativa, in quanto il limite è imposto come regola di «buona condotta» bancaria, il cui mancato rispetto rileva esclusivamente a livello di sanzioni applicabili a seguito di controlli effettuati dalla Banca d’Italia;
- sia di quella emanata posteriormente (sentenze 17352/2017, 19016/2017, 6586 e altre del 2018 e 10788/2022), secondo cui il mutuo fondiario di importo eccessivo doveva considerarsi bensì nullo per violazione di norma imperativa, ma al contempo lo si doveva ritenere «convertito» in un valido mutuo ordinario. (... segue)
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Ultima Modifica: 21/11/2024