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Antririciclaggio - Introduzione

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Il notaio ha l’obbligo di tracciare e conservare le modalità di pagamento negli atti diversi dalle cessioni immobiliari ?

Ai fini di un corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente e, di conseguenza, degli obblighi di registrazione e conservazione dei dati ed informazioni acquisiti ai fini antiriciclaggio, un aspetto di forte criticità è rappresentato dalla risposta all’interrogativo se sussista o meno un obbligo generalizzato di acquisizione delle modalità di pagamento per tutte le prestazioni notarili in cui sia presente una movimentazione finanziaria, in relazione alla disposizione contenuta nell’art. 36 comma 2°, lett. b) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che prescrive: " I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni: (…) b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera."

La risposta da dare riguarda le prestazioni notarili diverse dalle cessioni immobiliare per le quali, come è noto, l’obbligo di acquisizione delle modalità di pagamento è stabilito dal comma 2 dell’art. 35 del d.l. 23/2006 (conv. in l. 248 del 348/2006) richiamato dall’art. 38 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che dispone: "La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni."

Una lettura sistematica della disposizione contenuta nella surriportata lett. b) del comma 2° dell’art. 36, induce a ritenere che il riferimento alla registrazione delle modalità di pagamento non ha valenza generale, per qualunque operazione di importo pari o superiore a 15.000 euro, ma va adeguatamente graduato tenendo presente:

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che non in tutte le prestazioni professionali può astrattamente individuarsi una "modalità di pagamento" (si pensi ai trasferimenti a titolo gratuito o a molte operazioni societarie);

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che l'acquisizione delle modalità di pagamento è obbligatoria nei casi in cui essa è disponibile perché fornita dal cliente a fronte di uno specifico obbligo di legge (comma 22 dell'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006), ovvero perché messa spontaneamente a disposizione dal cliente pur in assenza di un obbligo di legge ovvero perché il pagamento avvenga alla presenza o con l’ausilio del professionista; 

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che nel caso in cui il pagamento non avvenga alla presenza del professionista, l’acquisizione delle modalità di pagamento è rimessa alla valutazione del professionista, nel corso dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, secondo la logica dell’art. 20 del decreto e, quindi secondo un approccio basato sul rischio, ottenendo la relativa informazione dal cliente, in forza dell’art. 21 del decreto stesso.

Tuttavia, l’importanza e la centralità che il tracciamento delle movimentazioni finanziarie sta assumendo in tutti i più recenti provvedimenti normativi, come strumento fondamentale di lotta al riciclaggio ed all’evasione fiscale, impongono una particolare attenzione al tema della trasparenza delle modalità di pagamento anche negli atti diversi dalle cessioni immobiliari quali, ad esempio, le cessioni di quote sociali e le cessioni di azienda.

Anche in quest’ottica, va sottolineato che, al di là dell’adesione o meno all’interpretazione proposta della disposizione contenuta nel richiamato comma 2° lett. b) dell’art. 36, l’insussistenza di un obbligo generalizzato di acquisizione delle modalità di pagamento non si traduce per il notaio nel disinteresse per il tracciamento nelle modalità di pagamento nelle prestazioni professionali diverse dalle cessioni immobiliari, ma come più volte ribadito, l’indagine relativa al modo in cui è regolata una movimentazione finanziaria rientra nel normale assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica secondo un approccio basato sul rischio da valutare sulla base dei criteri generali dettati dall’art. 20 del cit. d.lgs. 231/2007.

Il tracciamento delle modalità di pagamento è un aspetto di fondamentale importanza nella valutazione della ricorrenza o meno di ipotesi di riciclaggio (o di finanziamento del terrorismo) nella prestazione professionale da svolgere e la ritrosia, il rifiuto o giustificazioni manifestamente irragionevoli da parte del cliente a fronte della richiesta del notaio di indicare le modalità di pagamento sono elementi da valutare con particolare rigore ai fini della segnalazione dell’operazione all’UIF come sospetta.

Sotto altro aspetto, si ricorda, che la mancata acquisizione delle modalità di pagamento non comporta di per sé obbligo di astensione da parte del notaio dal ricevere l’atto, in quanto il comma 3° dell’art. 23 del cit. d.lgs. 2312 /2007 dispone che " nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 41" . Pertanto, anche se si dovesse pervenire ad una lettura della disposizione contenuta nella lett. b), comma 2° del cit. art. 36 restrittiva il notaio non può rifiutare di

ricevere l’atto notarile, fermo restando l’obbligo di segnalare l’operazione all’UIF come sospetta, laddove ne ricorrano i presupposti. Anche su quest’ultimo punto, si ritiene che la segnalazione non debba essere inoltrata in modo seriale, tenuto conto che il 1° comma del cit. art. 23, in caso di adeguata verifica del cliente incompleta, dispone che il professionista valuta se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III. L’attività valutativa è per definizione discrezionale e non può tradursi in un obbligo generalizzato, sebbene può di per sé giustificare, in un’ottica prudenziale, la segnalazione ai fini della buona fede richiesta dal comma 6° dell’art. 41 del cit. d.lgs. 231/2007 che dispone: " Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo."

Si ritiene opportuno, nel caso in cui non si proceda a segnalazione, di conservare traccia dei motivi che hanno portato ad escludere la sussistenza di qualunque sospetto che la prestazione professionale sia in qualche modo finalizzata al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, tenendo presente che la nozione "amministrativa" di riciclaggio comprende anche l’autoriciclaggio e, quindi, l’utilizzo di proventi illeciti da parte di chi ha commesso reati tributari.

Ultima Modifica: 02/03/2012