La definizione del contenuto precipuo della funzione notarile ha formato oggetto di numerosi studi. Appare tuttora appagante l'analisi condotta dal D'Orazi Flavoni, il quale individua nell'àmbito della cosiddetta funzione notarile due differenti funzioni: la funzione di documentazione, anche detta di certificazione, cui fa espresso riferimento il primo comma dell'art. 1 L.N., e la funzione di adeguamento, riconducibile in parte al disposto degli artt. 28 e 47 L.N.
La funzione di certificazione consiste nell'attribuzione della pubblica fede. Essa appare conferita dal legislatore anche ad altri soggetti, ma si caratterizza nell'àmbito della funzione notarile innanzitutto perché il notaio non si limita a rilasciare meri attestati certificativi ma attribuisce una particolare efficacia probatoria al contenuto complessivo di un documento, spesso unitamente all'effettuazione di complesse indagini in tema di capacità e legittimazione ad agire, ed inoltre perché detta funzione di certificazione è indissolubilmente connessa alla funzione di adeguamento, tipica ed esclusiva questa del notaio.
La funzione di adeguamento, che esprime l'elemento più alto e qualificante della funzione notarile, consiste nel controllo di legalità (art. 28 L.N.), nella indagine circa l'effettiva volontà delle parti (art. 47, ult. comma, L.N.) e nella riconduzione di questa alla norma giuridica, indirizzandola verso la soluzione più appropriata anche sotto il profilo economico.
In dottrina è stato ulteriormente distinto tra adeguamento necessario ed adeguamento facoltativo. Il primo indicherebbe l'attività che il notaio deve necessariamente porre in essere per adempiere alla propria funzione, e può essere anteriore, coeva, oppure successiva alla stipula dell'atto (esempi sono il controllo di legalità e l'indagine circa la volontà delle parti, la registrazione e la trascrizione dell'atto). L'adeguamento facoltativo invece indicherebbe quella attività che il notaio, pur non dovendo istituzionalmente svolgere, effettua spontaneamente o su richiesta delle parti. Esempi della funzione di adeguamento facoltativo sarebbero l'effettuazione delle indagini fiscali e catastali.