L'art. 1, comma primo, L.N., definisce i notai come «pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
La qualificazione del notaio come pubblico ufficiale evidenzia peraltro solo uno degli aspetti della figura del notaio, il quale presenta anche caratteri propri del libero professionista di cui all'art. 2230 ss. c.c., quali l'attività di consulenza delle parti, il percepimento dell'onorario a carico del solo cliente e la mancanza di retribuzione da parte dello Stato, l'onere a carico del Notaio di sopportare le spese di organizzazione dello studio in cui esercitare la pubblica funzione, la possibilità di concorrenza tra i notai, la responsabilità civile personale.