Il Consiglio notarile, costituito in ciascun Collegio ed eletto dai notai in esso residenti, è l'organo cui è attribuita una funzione di vigilanza ed indirizzo del Collegio stesso.
I membri del Consiglio, eletti a schede segrete tra i notai esercenti nel Distretto in un numero variante tra cinque ed undici a seconda del numero dei notai appartenenti al Collegio, durano in carica tre anni e sono rinnovati ciascun anno per un terzo.
A sua volta il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, cui spetta la convocazione e la direzione delle adunanze del Consiglio (art. 91, comma 1°, L.N.), il Segretario, cui spetta la redazione dei verbali delle adunanze stesse (art. 91, comma 2°, L.N.), ed il Tesoriere, cui spetta la custodia dei fondi e la gestione della cassa (art. 94 L.N.). L'art. 91, comma 1°, L.N. non esaurisce peraltro le funzioni del Presidente.
A questi spetta infatti la rappresentanza del Consiglio, l'esecuzione delle ispezioni ordinarie, la nomina del notaio delegato e del coadiutore per un periodo annuale, il controllo circa l'assistenza del notaio alla sede e la concessione del permesso di assenza sino ad un anno, l'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni di avvertimento e censura, che spettano come detto al Consiglio notarile.
Estremamente rilevanti sono le funzioni che l'art. 93 L.N. attribuisce al Consiglio notarile: vigilare sulla condotta dei notai e dei praticanti, emettere pareri su materie attinenti il notariato, formare annualmente il ruolo dei notai e dei praticanti, interporre i propri uffici per comporre le contestazioni tra notai, formare il conto preventivo da sottoporre all'approvazione del Collegio.
Tratto da:
http://www.consiglionotarilemodena.it/
Ultima Modifica: 08/03/2005