L'organo in oggetto è stato istituito con la l. 3.8.1949, n. 577, successivamente modificata, e, ai sensi dell'art. 15 della l. 27.6.1991, n. 220, esso rappresenta l'ordine professionale della Categoria notarile. Il Consiglio nazionale del notariato ha sede in Roma ed è composto da quindici membri, eletti tra i notai in esercizio e con durata triennale. Ai fini della elezione il territorio nazionale è stato suddiviso in diverse zone, in gran parte corrispondenti ai distretti delle Corti d'appello, ciascuna delle quali elegge il notaio che ha ricevuto la maggioranza dei voti.
Varie sono le attribuzioni che la normativa in esame attribuisce al Consiglio nazionale. Esso ha innanzitutto una funzione consultiva, potendo presentare proposte di interesse notarile al Ministro o alle altre autorità competenti, e raccogliere e coordinare le proposte dei vari Consigli notarili. Il Consiglio ha poi una funzione di iniziativa per lo studio di argomenti notarili, di tutela degli interessi di categoria, ed ad esso spetta altresì la elezione tra i propri componenti alcuni dei membri della commissione amministratrice della Cassa Nazionale del notariato.
Tali funzioni sono state poi ampliate dalla citata l. 27.6.1991, n. 220, che ha attribuito al Consiglio nazionale un potere impositivo autonomo rispetto al previgente meccanismo di contribuzione attuata mediante versamenti effettuati dai notai alla Cassa nazionale del notariato, ed il potere di elaborare princìpi di deontologia professionale.