Come rilevato in precedenza, la L.N. sancisce il principio della territorialità della competenza notarile. Il notariato appare pertanto organizzato su base strettamente territoriale, e caratterizzato dalla suddivisione in sedi e Distretti notarili.
La sede notarile rappresenta il luogo di residenza assegnato al notaio, ed appare territorialmente estesa quanto il Comune di appartenenza.
Il Distretto notarile invece rappresenta il complesso delle sedi esistenti in una circoscrizione territoriale di Tribunale.
L'art. 3 L.N., come modificato dal r.d.l. 28.12.1924, n. 2124, disciplina l'ipotesi di riunione di più Distretti in uno solo, obbligatori nel caso in cui al Distretto siano assegnati meno di quindici notai, facoltativa quando le circostanze lo consigliano.
L'art. 4 L.N. afferma inoltre il principio del numero chiuso dei posti notarili, prevedendo che con decreto del Presidente della Repubblica venga emanata la c.d. Tabella notarile, con cui si determina il numero e la residenza dei notai per ciascun Distretto. Tale Tabella è soggetta a revisione ogni dieci anni.
Tratto da:
http://www.consiglionotarilemodena.it/
Ultima Modifica: 08/03/2005