Nel patto di famiglia, dal punto di vista tributario, si considerano come attribuzioni entrambe effettuate dal disponente sia quella a favore del legittimario assegnatario (avente a oggetto un’azienda o una quota di partecipazione al capitale di una società) sia quella effettuata da quest’ultimo a favore dei propri fratelli o sorelle (i legittimari non assegnatari) a “compensazione” dell’attribuzione dell’azienda o della quota di partecipazione posta in essere dal disponente a vantaggio del legittimario assegnatario.
È questa la decisione della Cassazione nella sentenza 29506 del 24 dicembre 2020, assai rilevante in quanto con essa viene radicalmente invertita la precedente giurisprudenza di legittimità (Cassazione 32823/2018) ove l’attribuzione effettuata dal legittimario assegnatario a favore del legittimario non assegnatario era stata ritenuta tassabile come un’attribuzione tra fratelli e sorelle. (... segue)
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Ultima Modifica: 24/05/2022