Il riconoscimento scritto che un dato bene immobile è intestato fiduciariamente a nome altrui è sufficiente affinché il proprietario-fiduciante possa pretendere il ritrasferimento del bene a nome proprio: non occorre, in sostanza, che risulti in forma scritta anche il negozio fiduciario e, cioè, l’accordo con il quale Caio accetta di intestarsi un dato bene di proprietà di Tizio.
È quanto deciso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 6459/2020, che non solo compone un aspro contrasto verificatosi nella giurisprudenza di legittimità, ma dà anche credito a una tesi che era risultata minoritaria nelle decisioni precedenti. (... segue)
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Ultima Modifica: 03/02/2022