Il pegno non possessorio è messo a dura prova, nelle sue prime applicazioni professionali, se si intenda costituirlo su azioni o su quote di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata.
Il problema nasce perché la legge laconicamente permette il pegno non possessorio sui «beni mobili, anche immateriali» che siano «destinati all'esercizio dell'impresa», tranne i «beni mobili registrati» (articolo 1, comma 2, Dl 59/2016); a sua volta, il Dm 114/2021 - all’articolo 3, comma 2, lettera 1), n. 6 - parla di iscrizione del pegno su «azioni» e su «partecipazioni gravate». (... segue)
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Ultima Modifica: 05/09/2023