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PERTINENZE - L'impatto fiscale del rapporto pertinenziale


Se il concetto di pertinenza è pacifico e se è pure pacifico che, in ambito fiscale, si deve partire dal dato civilistico per qualificare in termini di pertinenzialità una data situazione, un vero e proprio rebus si presenta, però, quando si tratta di passare dalla teoria alla concretezza dei casi concreti.

Per pertinenze si intendono, in base all’articolo 817, comma 1 del Codice civile, «le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa». Due sono pertanto gli elementi fondamentali, necessari e sufficienti, per concretare la nozione di “pertinenza”, che si ricavano dalla definizione legislativa:

a) da un lato, il cosiddetto “elemento soggettivo”, rappresentato dalla volontà effettiva di un dato soggetto di porre in essere un evento diretto a istituire (e a mantenere) un vincolo strumentale (di servizio o di ornamento) tra un bene riguardato come “principale” e un altro bene, servente rispetto al primo;

b) d’altro lato, il cosiddetto “elemento oggettivo”, nel senso che deve trattarsi di un vincolo funzionale o strumentale che “normalmente” colleghi la cosa accessoria alla cosa principale, per ragioni di servizio o di ornamento.

Ci può essere il caso di un bene mobile che è pertinenza di un altro bene mobile (l’autoradio dell’autovettura), il caso di un bene mobile che è pertinenza di un bene immobile (il televisore in un appartamento), il caso di un bene immobile che è pertinenza di altro bene immobile (il garage di un ufficio). (... segue)


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Ultima Modifica: 06/02/2024

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