Se il contraente di un’assicurazione sulla vita muore senza testamento avendo designato, quali beneficiari della polizza, i suoi «eredi legittimi in parti uguali», la prestazione dell’assicuratore deve essere effettuata anche a vantaggio di coloro che sono chiamati all’eredità per «rappresentazione», e cioè siano figli di figli o di fratelli del de cuius qualora il loro ascendente non abbia potuto (perché premorto al de cuius ) o non abbia voluto (perché vi abbia rinunciato) accettare l’eredità del de cuius.
È quanto la Cassazione decide con l’ordinanza 24951 del 21 agosto 2023, nella quale viene pure statuito che, a vantaggio dei beneficiari della polizza sulla vita e a valere sull’indennizzo dovuto dall’assicuratore, decorrono gli interessi corrispettivi da calcolarsi dal giorno di apertura della successione del contraente. (... segue)
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Ultima Modifica: 20/05/2024