Se in un contratto di assicurazione sulla vita il contraente indica quali beneficiari i propri «eredi legittimi»: essi sono coloro che astrattamente sarebbero eredi se accettassero l’eredità (e, quindi, la prestazione dell’assicuratore loro spetta a prescindere dal fatto che essi accettino l’eredità o vi rinuncino); essi dividono l’indennizzo assicurativo “per teste” e non in base alle quote ereditarie; infine, se uno dei beneficiari premuore rispetto alla morte del soggetto assicurato, la prestazione dell’assicuratore si ripartisce secondo le quote spettanti a ciascun erede nella successione del beneficiario premorto.
È questa la decisione cui le Sezioni Unite della Cassazione giungono nella sentenza 11421/2021 risolvendo il contrasto sul tema della polizza di assicurazione sulla vita nella quale il contraente individua i beneficiari dell’indennizzo assicurativo con espressioni del tipo «i miei eredi» o «i miei eredi legittimi». (... segue)
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Ultima Modifica: 08/03/2023