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PRIMA CASA - Cessazione della convivenza e perdita del beneficio


Decade dall’agevolazione prima casa l’acquirente che, prima del decorso di cinque anni dalla data del rogito di acquisto, venda all’altro comproprietario la propria quota del 50% di un’abitazione acquistata avvalendosi del beneficio fiscale.

Ciò anche se la vendita sia stata dettata dalla cessazione del loro rapporto di convivenza e dalle conseguenti necessità economiche (in particolare, l’onere derivante dalla chiusura del mutuo stipulato per finanziare l’acquisto della casa, che ha assorbito l’intero prezzo di vendita).

È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 20956/2022 con cui il giudice della legittimità ha contraddetto a quanto deciso nei due gradi di merito dalla Ctp Bari e dalla Ctr Puglia, che avevano annullato l’avviso di accertamento dell’agenzia delle Entrate. (... segue)


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Ultima Modifica: 24/09/2024