L’accordo tra donante e donatario espresso al fine di risolvere un contratto di donazione (è il cosiddetto “mutuo dissenso”, conosciuto anche come “mutuo consenso risolutivo”) con l’effetto, quindi, che il bene oggetto di donazione torna a essere di titolarità del soggetto donante, non provoca la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, di cui la donazione aveva beneficiato, se l'accordo risolutivo è stipulato prima del decorso di un quinquennio dalla data del contratto di donazione.
È questa la decisione espressa dalla Cassazione nell’ordinanza 11401 del 30 aprile 2021. (... segue)
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Ultima Modifica: 06/02/2023