Beneficia della sospensione-Covid anche il termine di un anno (decorrente dalla data del rogito con il quale si compra di nuovo un’abitazione con l’agevolazione prima casa) concesso dalla legge per procedere alla vendita dell’abitazione precedentemente acquistata con la stessa agevolazione.
Lo certifica l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 345 dell’11 settembre 2020, nella quale è stato preso in esame il caso di un contribuente che, avendo comprato nuovamente la prima casa con rogito del 16 maggio 2019 avrebbe avuto tempo per vendere l’abitazione di sua proprietà – secondo le Entrate – fino al 16 maggio 2020 (in verità, chi compra il 16 maggio di un dato anno dovrebbe aver tempo per vendere fino alle ore 24,00 del 17 maggio dell’anno successivo). (... segue)
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Ultima Modifica: 26/10/2020