La Cassazione (sentenza n. 7682/2023 a Sezioni Unite) sancisce che la ricognizione del debito non è un atto di carattere patrimoniale, in quanto non provoca l’originazione di un’obbligazione: invero, il riconoscimento del debito, dal punto di vita civilistico ha un effetto meramente processuale.
Infatti, chi si avvale di una scrittura in cui altro soggetto si riconosce debitore, ha il beneficio di poter pretendere il pagamento promesso senza dovere dimostrare la fonte del credito. È su chi riconosce un debito o promette un pagamento (e pretende di non pagare) che grava l’onere della prova della inesistenza del titolo che dà origine alla pretesa del creditore o del fatto che il debito si è per qualsiasi ragione già estinto. (... segue)
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Ultima Modifica: 24/03/2025