La rinuncia a titolo gratuito al diritto di abitazione deve essere tassata, oltre che con l’imposta di donazione, con le imposte ipotecaria e catastale e le rispettive aliquote del 2 e dell’1%, da applicare al valore del diritto rinunciato.
Non si può applicare l’agevolazione prima casa e così degradare alla misura fissa le imposte proporzionali.
Così afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 525/2022, ove è stato preso in esame il caso di un contribuente che, a seguito del decesso della moglie, aveva conseguito il diritto di abitazione ex lege (articolo 540 del Codice civile) sulla casa già adibita a residenza coniugale ed ereditata per quote eguali dalla figlia della defunta e dal coniuge superstite. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 12/11/2024