Nel caso di rinuncia al diritto di usufrutto impresso per un dato periodo di tempo su un fabbricato strumentale, effettuata da un soggetto Iva, che aveva ricevuto la concessione dell’usufrutto in questione da altro soggetto Iva, il regime di tassazione da applicare al contratto di risoluzione è quello previsto per la cessione di diritti reali su beni immobili strumentali per natura e, quindi, con applicazione:
• dell’imposta di registro in misura fissa (tanto se si tratta di atto esente da Iva o imponibile a Iva per opzione, in virtù del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, di cui all’articolo 40 del dpr 131/1986, testo unico dell’imposta di registro);
• delle imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 3 per cento e dell’1 per cento.
È quanto si legge nella risposta 41 del 12 febbraio 2019 dell’Agenzia delle Entrate (... segue)
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Ultima Modifica: 20/02/2019