L’atto di rinuncia a titolo gratuito alla quota di comproprietà è soggetto a imposta di registro e non si rende a esso applicabile l’agevolazione «prima casa».
È questo, in sintesi, quanto deciso dalla Cassazione nell’ordinanza n. 10667 del 22 aprile 2021, priva di precedenti in sede di legittimità. (... segue)
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Ultima Modifica: 10/11/2021