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Antririciclaggio - Introduzione

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Quali sono le principali sanzioni in caso di violazione delle disposizioni che limitano l’uso del contante?

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate in forza del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Come precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Circolare del 5 agosto 2010:

- il nuovo comma 8 dell’art. 58 del d.lgs. 231 del 2007 fissa a 3.000 euro l’importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore;

- per tutti i trasferimenti di importo tra 5.000 e 50.000, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell’art. 49 del decreto legislativo 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l’1 e il 40 per cento dell’importo trasferito. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro;

- per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle disposizioni ricordate, si applica una sanzione compresa tra il 5 per cento (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell’1 per cento) e il 40 per cento dell’importo trasferito, fermo restando che l’importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro.

Resta in vigore la possibilità, per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell’art. 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2 per cento dell’importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell’art. 60 dello stesso decreto. Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.

Per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell’articolo 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori a 5.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare) Per questa violazione non è prevista la facoltà di oblare.

In sede di conversione del d.l. 78 del 2010 (l. 30 luglio 2010 n. 122) è stata esclusa l’applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49 commi 1, 5, 8, 12 e 13, commesse nel periodo dal 31 maggio al 15 giugno 2010, e riferite alle limitazioni d’importo introdotte dal comma 1 del presente articolo (importi pari o superiori ad euro 5.000).

Ultima Modifica: 30/01/2012