Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate in forza del Decreto Legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Come precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Circolare del 5 agosto 2010:
- il nuovo comma 8 dell’art. 58 del d.lgs. 231 del 2007 fissa a 3.000 euro l’importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore;
- per tutti i trasferimenti di importo tra 5.000 e 50.000, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell’art. 49 del decreto legislativo 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l’1 e il 40 per cento dell’importo trasferito. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro;
- per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle disposizioni ricordate, si applica una sanzione compresa tra il 5 per cento (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell’1 per cento) e il 40 per cento dell’importo trasferito, fermo restando che l’importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro.
Resta in vigore la possibilità, per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell’art. 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2 per cento dell’importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell’art. 60 dello stesso decreto. Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.
Per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell’articolo 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori a 5.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare) Per questa violazione non è prevista la facoltà di oblare.
In sede di conversione del d.l. 78 del 2010 (l. 30 luglio 2010 n. 122) è stata esclusa l’applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49 commi 1, 5, 8, 12 e 13, commesse nel periodo dal 31 maggio al 15 giugno 2010, e riferite alle limitazioni d’importo introdotte dal comma 1 del presente articolo (importi pari o superiori ad euro 5.000).
Ultima Modifica: 30/01/2012