Anche al trasferimento di un’abitazione conseguente a un provvedimento giudiziale di scioglimento dell’unione civile si applica l’esenzione da ogni tipo di tassazione disposta dall’articolo 19 della legge 74/1987 per gli atti relativi alla separazione coniugale e al divorzio.
Se il trasferimento avviene entro i cinque anni dalla data in cui la casa è stata acquistata con l’agevolazione prima casa, il beneficio fiscale non si perde se la persona che ha effettuato l’alienazione compra una nuova prima casa.
L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 573/2022, applica dunque, in materia fiscale, il principio per il quale (articolo 1, comma 20, legge 76/2016) all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e, in particolare, quelle di cui alla legge 898/1970 (in tema di divorzio) e al Dl 132/2014, in tema di negoziazione assistita.
In altre parole, la stessa agevolazione prevista per le sistemazioni patrimoniali conseguenti alla separazione coniugale e al divorzio (vale a dire l’esenzione da imposta «di bollo, di registro e da ogni altra tassa» di cui alla legge 74/1987) si applica alla cessazione dell’unione civile proclamata in sede giudiziale. (... segue)
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Ultima Modifica: 18/12/2024