All’operazione di scissione alla quale non partecipano società azionarie non si può applicare la riduzione, da 60 a 30 giorni, del termine previsto per l’opposizione dei creditori nell’articolo 2503, comma 1, del Codice civile, come di necessario decorso tra il giorno di iscrizione delle deliberazioni di scissione nel Registro delle imprese e il giorno di stipula dell’atto di scissione.
Lo afferma il Tribunale di Novara in un decreto dell’8 settembre 2020 (2366/2020), il quale dovrebbe essere la prima pronuncia giurisprudenziale che interviene in questa spinosa tematica. (... segue)
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Ultima Modifica: 04/05/2022