La scissione con scorporo ha fatto ingresso nel nostro ordinamento ad opera dell'art. 51, d. lgs. 19/2023: si tratta della possibilità, normata dal nuovo articolo 2506.1 del Codice civile, di effettuare l’operazione di scissione assegnando le azioni o quote di una o più società beneficiarie neo-costituite non ai soci della società scissa, bensì alla società scissa stessa.
Pertanto, l’estrazione di patrimonio (non necessariamente un compendio aziendale, ma anche singole «attività e passività») dalla società scorporanda e il suo apporto alla società beneficiaria neo-costituita potrà avvenire, a scelta della società scorporanda stessa, indifferentemente mediante un’operazione di conferimento o un’operazione di scissione. (... segue)
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Ultima Modifica: 20/03/2023